Hai solo 2 anni di tempo: dopo, il diritto al risarcimento si prescrive.Volo in ritardo, cancellato o overbooking? Fino a 600€ a passeggero.Valutazione gratuita e nessun anticipo: se la pratica non ha esito, non paghi nulla.Pratica seguita da un avvocato reale, iscritto all'Albo del Foro di Roma.Condizioni economiche concordate per iscritto prima della firma del mandato.Hai solo 2 anni di tempo: dopo, il diritto al risarcimento si prescrive.Volo in ritardo, cancellato o overbooking? Fino a 600€ a passeggero.Valutazione gratuita e nessun anticipo: se la pratica non ha esito, non paghi nulla.Pratica seguita da un avvocato reale, iscritto all'Albo del Foro di Roma.Condizioni economiche concordate per iscritto prima della firma del mandato.
Risarcivolo - Risarcimento Voli

Risarcimento per volo cancellato

L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione del volo.

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La valutazione è gratuita
Analizziamo il tuo caso senza alcun costo e senza impegno. Compilare il modulo non ti vincola a nulla: il rapporto professionale nasce solo con la firma del mandato.
Non versi alcun anticipo
Le spese della procedura — bollo, contributo unificato, costi vivi — sono sostenute dallo studio. Non ti viene chiesto denaro per avviare la pratica.
Se la compagnia paga senza causa
Lo studio trattiene una percentuale sulla somma effettivamente recuperata. La percentuale è concordata con te per iscritto e indicata nel mandato: la conosci prima di firmare, non dopo.
Se è necessario andare in giudizio
Lo studio non trattiene nulla sul risarcimento, che ti viene accreditato per intero: le spese legali sono poste a carico della compagnia soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Se la pratica si chiude senza risultato non devi nulla, né onorari né spese.

Nessun costo è dovuto per la sola compilazione del modulo. Le condizioni economiche complete sono riportate nel mandato, sottoposto al cliente prima di ogni impegno.

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Se il tuo viaggio prevedeva scali, indica comunque solo la città di partenza e quella di destinazione, indipendentemente da quale volo abbia effettivamente subito il disservizio.

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In breve

L'art. 5 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione del volo.

  • 250€ per tratte fino a 1.500 km (es. Napoli → Parigi)
  • 400€ per tratte 1.500 - 3.500 km (es. Roma → Londra)
  • 600€ per tratte oltre 3.500 km (es. Milano → Dubai)
  • Prescrizione: 2 anni dalla data del volo (art. 949 Cod. Nav.)
  • Costi: zero per il passeggero

Tabella risarcimenti, Art. 7 Reg. CE 261/2004

DistanzaImportoEsempio
Fino a 1.500 km250€Napoli → Parigi
1.500 - 3.500 km400€Roma → Londra
Oltre 3.500 km600€Milano → Dubai

Se il tuo volo è stato cancellato dalla compagnia aerea, hai diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, a meno che tu non sia stato avvisato con almeno 14 giorni di anticipo.

Oltre alla compensazione, hai diritto alla scelta tra rimborso del biglietto, volo alternativo il prima possibile o riprotezione in data successiva (art. 8), nonché all'assistenza durante l'attesa (art. 9).

Quando hai diritto al risarcimento aereo

  • Preavviso inferiore a 14 giorni

    Se la compagnia ti ha comunicato la cancellazione meno di 14 giorni prima della partenza prevista e non ti ha offerto un volo alternativo con orari comparabili, hai diritto alla compensazione piena.

  • Preavviso tra 7 e 14 giorni

    Se sei stato avvisato tra 7 e 14 giorni prima e il volo alternativo offerto parte più di 2 ore prima o arriva più di 4 ore dopo l'orario originale, hai diritto alla compensazione.

  • Preavviso inferiore a 7 giorni

    Se sei stato avvisato meno di 7 giorni prima e il volo alternativo parte più di 1 ora prima o arriva più di 2 ore dopo l'orario originale, hai diritto alla compensazione piena.

Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004

250€

Fino a 1.500 km

Es. Napoli → Parigi

400€

1.500 - 3.500 km

Es. Roma → Londra

600€

Oltre 3.500 km

Es. Milano → Dubai

Come richiedere il risarcimento: la procedura

  1. 01

    Compila il modulo su risarcivolo.it con i dati del volo cancellato.

  2. 02

    Indica con quanto preavviso sei stato avvisato della cancellazione.

  3. 03

    Lo studio analizza il caso e verifica la sussistenza dei presupposti.

  4. 04

    Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.

  5. 05

    Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.

Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento

Circostanze eccezionali

  • Condizioni meteorologiche estreme che rendono impossibile il volo.
  • Restrizioni del controllo del traffico aereo (ATC).
  • Rischi per la sicurezza (allarmi terroristici, instabilità politica).
  • Scioperi del personale del controllo del traffico aereo (non della compagnia).

Riprotezione vs rimborso: cosa scegliere

L'art. 8 del Regolamento ti offre tre opzioni in caso di cancellazione:

  1. Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni (incluse le tratte non utilizzate).
  2. Volo alternativo il prima possibile verso la stessa destinazione.
  3. Riprotezione in data successiva a tua scelta, in base alla disponibilità.

La scelta è tua, non della compagnia. La compagnia non può sostituire il rimborso monetario con un voucher senza il tuo consenso esplicito. Se la compagnia ti ha imposto un voucher, puoi ancora richiedere il rimborso monetario.

Cancellazione per sciopero

Lo sciopero come causa di cancellazione ha un trattamento differenziato:

  • Sciopero del personale della compagnia (piloti, assistenti di volo): la compagnia è tenuta a risarcire. Non è circostanza eccezionale.
  • Sciopero del controllo traffico aereo (ATC): può essere circostanza eccezionale, ma la compagnia deve dimostrarlo caso per caso.
  • Sciopero del personale aeroportuale: generalmente circostanza eccezionale.

Il caso dello sciopero ha una pagina dedicata: quando lo sciopero dà diritto al risarcimento. Per approfondire le eccezioni, leggi la guida sulle circostanze eccezionali.

Guide per compagnia aerea

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

Regolamento (CE) n. 261/2004: Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)

ENAC: Diritti dei passeggeri, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Corte di Giustizia dell'Unione Europea: Giurisprudenza in materia di trasporto aereo

Codice della Navigazione: Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it

Domande frequenti sul risarcimento

La compagnia mi ha offerto un voucher. Devo accettarlo?
No. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, hai diritto al rimborso monetario del biglietto o a un volo alternativo. Il voucher è un'opzione aggiuntiva, non sostitutiva. La compensazione dell'art. 7 resta dovuta indipendentemente.
Il volo è stato cancellato per sciopero. Ho diritto al risarcimento?
Dipende. Se lo sciopero riguarda il personale della compagnia aerea (piloti, assistenti di volo), la compagnia è generalmente tenuta a risarcire. Se riguarda il controllo del traffico aereo o il personale aeroportuale, potrebbe configurarsi come circostanza eccezionale.
Quanto tempo ho per fare reclamo per un volo cancellato?
In Italia hai 2 anni dalla data prevista del volo (art. 949 Codice della Navigazione). Ti consigliamo di agire il prima possibile.
La compagnia dice che la cancellazione è per 'motivi operativi'. È una circostanza eccezionale?
No. I motivi operativi interni della compagnia (rotazione degli equipaggi, problemi organizzativi, carenza di personale) non sono circostanze eccezionali. Hai diritto alla compensazione.
Se mi hanno riprotetto su un altro volo, ho comunque diritto alla compensazione?
Sì, se il volo alternativo ti fa arrivare a destinazione con un ritardo significativo rispetto all'orario originale. La compensazione può essere ridotta del 50% se il ritardo finale è inferiore a determinate soglie (art. 7, par. 2).

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