Risarcimento per overbooking

L'art. 4 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri a cui viene negato l'imbarco contro la loro volontà.

In breve

L'art. 4 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri a cui viene negato l'imbarco contro la loro volontà.

  • 250€ per tratte fino a 1.500 km (es. Bologna → Madrid)
  • 400€ per tratte 1.500 - 3.500 km (es. Catania → Amsterdam)
  • 600€ per tratte oltre 3.500 km (es. Venezia → Tokyo)
  • Prescrizione: 2 anni dalla data del volo (art. 949 Cod. Nav.)
  • Costi: zero per il passeggero
Tabella risarcimenti — Art. 7 Reg. CE 261/2004
DistanzaImportoEsempio
Fino a 1.500 km250€Bologna → Madrid
1.500 - 3.500 km400€Catania → Amsterdam
Oltre 3.500 km600€Venezia → Tokyo

L'overbooking (sovraprenotazione) si verifica quando la compagnia aerea vende più biglietti dei posti disponibili sull'aeromobile. Se ti viene negato l'imbarco contro la tua volontà, hai diritto immediato alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7.

A differenza del ritardo, per l'overbooking non è necessario dimostrare un ritardo minimo. Il diritto alla compensazione sorge dal momento stesso in cui ti viene negato l'imbarco, indipendentemente da qualsiasi altra circostanza.

Quando hai diritto al risarcimento aereo

  • Negato imbarco involontario

    Se ti presenti al gate con una prenotazione confermata e un documento valido, e la compagnia ti nega l'imbarco per mancanza di posti, hai diritto alla compensazione piena.

  • Rinuncia volontaria con compensazione insufficiente

    Se la compagnia chiede volontari per rinunciare al posto, deve offrire una compensazione concordata. Se rinunci ma ritieni l'offerta insufficiente, puoi comunque far valere i tuoi diritti.

  • Check-in effettuato nei termini

    Per avere diritto alla compensazione, devi esserti presentato al check-in entro i termini indicati dalla compagnia, oppure, in assenza di indicazioni, almeno 45 minuti prima della partenza.

Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004

250€

Fino a 1.500 km

Es. Bologna → Madrid

400€

1.500 - 3.500 km

Es. Catania → Amsterdam

600€

Oltre 3.500 km

Es. Venezia → Tokyo

Come richiedere il risarcimento: la procedura

  1. 1

    Compila il modulo su risarcivolo.it indicando 'Overbooking' come tipo di disservizio.

  2. 2

    Conserva la carta d'imbarco, la conferma di prenotazione e qualsiasi comunicazione della compagnia.

  3. 3

    Lo studio analizza il caso e verifica la sussistenza dei presupposti.

  4. 4

    Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.

  5. 5

    Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.

Volontari vs imbarco negato involontario

L'art. 4 del Regolamento prevede che, prima di negare l'imbarco involontariamente, la compagnia debba chiedere volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici concordati (voucher, miglia, voli successivi).

La distinzione è cruciale:

  • Volontario (rinuncia consensuale): il passeggero accetta liberamente l'offerta della compagnia. La compensazione automatica dell'art. 7 NON si applica: vale ciò che è stato pattuito.
  • Imbarco negato involontario: il passeggero non rinuncia, viene escluso contro la sua volontà. Scatta il diritto immediato alla compensazione di 250-600€.

Attenzione: alcune compagnie tendono a presentare l'esclusione come «volontaria» anche quando il passeggero non ha effettivamente accettato. Se ti viene proposto un voucher in cambio del posto, non firmare nulla senza prima verificare che l'importo sia almeno equivalente alla compensazione di legge.

Riduzione del 50% se la riprotezione è tempestiva

Ai sensi dell'art. 7 par. 2 del Regolamento, la compensazione può essere ridotta del 50% se la compagnia offre un volo alternativo che fa arrivare il passeggero a destinazione entro queste soglie di ritardo:

  • 2 ore per tratte fino a 1.500 km (compensazione ridotta a 125€)
  • 3 ore per tratte intra-UE oltre 1.500 km o tratte 1.500-3.500 km (200€)
  • 4 ore per tratte oltre 3.500 km (300€)

Se l'arrivo finale supera queste soglie, la compensazione resta piena. Lo studio verifica sempre il ritardo effettivo all'arrivo per applicare l'importo corretto.

Documenti necessari per il reclamo

Per dimostrare il negato imbarco e ottenere la compensazione, servono:

  • Carta d'imbarco originale con sigla del check-in (timbro o stampa).
  • Conferma di prenotazione con codice PNR.
  • Eventuale dichiarazione scritta della compagnia che attesti il negato imbarco.
  • Comunicazioni ricevute (email, SMS) sull'esclusione.
  • Documento d'identità utilizzato al check-in.

Per la lista completa, consulta la guida ai documenti necessari.

Guide per compagnia aerea

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)

ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo

Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it

Domande frequenti sul risarcimento

La compagnia mi ha offerto un voucher al gate. Ho comunque diritto alla compensazione?
Se hai rinunciato volontariamente al posto accettando il voucher, la compagnia potrebbe considerare la questione chiusa. Tuttavia, se la rinuncia non è stata realmente volontaria o le condizioni non ti sono state spiegate, potresti comunque avere diritto alla compensazione.
Devo dimostrare di essere arrivato in tempo al gate?
Sì. È importante conservare la carta d'imbarco o qualsiasi prova di esserti presentato al check-in nei termini previsti dalla compagnia.
L'overbooking è legale?
L'overbooking in sé non è illegale, ma la compagnia è obbligata a compensare i passeggeri a cui viene negato l'imbarco ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 261/2004.
Oltre alla compensazione, ho diritto ad altro?
Sì. Hai diritto alla scelta tra rimborso del biglietto o volo alternativo (art. 8), nonché all'assistenza (pasti, bevande, pernottamento se necessario) ai sensi dell'art. 9.
La compensazione vale anche se mi hanno messo su un altro volo?
Sì, la compensazione è dovuta indipendentemente dalla riprotezione. Può essere ridotta del 50% solo se il volo alternativo ti fa arrivare entro determinate soglie di ritardo (art. 7, par. 2).

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