Risarcimento per volo in ritardo
L'art. 6 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo.
In breve
L'art. 6 del Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo.
- • 250€ per tratte fino a 1.500 km (es. Roma → Barcellona)
- • 400€ per tratte 1.500 - 3.500 km (es. Milano → Istanbul)
- • 600€ per tratte oltre 3.500 km (es. Roma → New York)
- • Prescrizione: 2 anni dalla data del volo (art. 949 Cod. Nav.)
- • Costi: zero per il passeggero
| Distanza | Importo | Esempio |
|---|---|---|
| Fino a 1.500 km | 250€ | Roma → Barcellona |
| 1.500 - 3.500 km | 400€ | Milano → Istanbul |
| Oltre 3.500 km | 600€ | Roma → New York |
Se il tuo volo è arrivato a destinazione con un ritardo superiore a 3 ore, hai diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto prescinde dal prezzo del biglietto acquistato.
Il regolamento si applica a tutti i voli in partenza dall'UE con qualsiasi compagnia aerea, e ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori con licenza comunitaria.
Quando hai diritto al risarcimento aereo
Ritardo superiore a 3 ore all'arrivo
La Corte di Giustizia UE (sentenza Sturgeon, cause riunite C-402/07 e C-432/07) ha stabilito che i passeggeri di voli in ritardo hanno diritto alla compensazione quando raggiungono la destinazione finale con 3 o più ore di ritardo rispetto all'orario previsto.
Ritardo tra 2 e 3 ore
Per ritardi compresi tra 2 e 3 ore non spetta la compensazione pecuniaria automatica, ma il passeggero ha diritto all'assistenza (pasti, bevande, chiamate) ai sensi dell'art. 9. Il rimborso delle spese sostenute è possibile con prova documentale.
Volo in partenza dall'UE o operato da compagnia UE
Il regolamento copre i voli in partenza da qualsiasi aeroporto UE (con qualsiasi compagnia) e i voli in arrivo nell'UE se operati da una compagnia con licenza comunitaria.
Importo del risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004
250€
Fino a 1.500 km
Es. Roma → Barcellona
400€
1.500 - 3.500 km
Es. Milano → Istanbul
600€
Oltre 3.500 km
Es. Roma → New York
Come richiedere il risarcimento: la procedura
- 1
Compila il modulo su risarcivolo.it con i dati del tuo volo.
- 2
Lo studio verifica automaticamente lo stato del volo e il ritardo effettivo.
- 3
Se sussistono i presupposti, lo studio ti propone un mandato professionale.
- 4
Le spese legali sono interamente anticipate dallo studio.
- 5
Il risarcimento ottenuto viene accreditato integralmente a te.
Quando la compagnia aerea non deve pagare il risarcimento
CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
- •Condizioni meteorologiche estreme (tempeste, nebbia fitta, eruzioni vulcaniche).
- •Instabilità politica o rischi per la sicurezza.
- •Restrizioni del controllo del traffico aereo (NOTAM).
- •Scioperi del personale del controllo del traffico aereo (non della compagnia).
Ritardo all'arrivo vs ritardo alla partenza
Il ritardo rilevante ai fini della compensazione pecuniaria è quello all'arrivo a destinazione finale, non quello alla partenza. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il momento dell'arrivo corrisponde all'apertura delle porte dell'aeromobile (sentenza Germanwings, causa C-452/13).
Questo significa che un volo può partire con 4 ore di ritardo ma, recuperando durante il tragitto, arrivare con meno di 3 ore — in tal caso non spetta la compensazione. Viceversa, un volo puntuale alla partenza che subisce un dirottamento può generare un ritardo all'arrivo superiore a 3 ore, dando diritto al risarcimento.
Diritto all'assistenza durante l'attesa
Indipendentemente dalla causa del ritardo, hai diritto all'assistenza prevista dall'art. 9 del Regolamento: pasti e bevande in misura adeguata alla durata dell'attesa, due chiamate telefoniche o email, e, se necessario, pernottamento in hotel con trasferimento. Per un elenco dettagliato delle spese rimborsabili, consulta la guida alle spese rimborsabili.
Se il ritardo supera le 5 ore, hai inoltre diritto alla rinuncia al volo con rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni.
Circostanze eccezionali: approfondimento
Le compagnie aeree invocano frequentemente le circostanze eccezionali per rifiutare il risarcimento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha progressivamente ristretto questa eccezione:
- I guasti tecnici ordinari non sono circostanze eccezionali (causa C-549/07).
- Gli scioperi del personale della compagnia non sono circostanze eccezionali.
- La carenza di equipaggio e i problemi organizzativi interni sono responsabilità della compagnia.
Per preparare il tuo reclamo, consulta la guida ai documenti necessari.
Guide per compagnia aerea
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
•Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex (Gazzetta Ufficiale UE)
•ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
•Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza in materia di trasporto aereo
•Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it