Il Regolamento CE 261/2004: panoramica
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE e non necessita di recepimento. Si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto UE e ai voli in arrivo nell'UE operati da vettori comunitari.
Art. 4: Negato imbarco (overbooking)
Quando una compagnia prevede di negare l'imbarco, deve prima chiedere volontari. Se nessuno si offre, i passeggeri a cui viene negato l'imbarco involontariamente hanno diritto alla compensazione immediata.
Art. 5: Cancellazione del volo
In caso di cancellazione, il passeggero ha diritto alla compensazione (se il preavviso è inferiore a 14 giorni), alla scelta tra rimborso e riprotezione, e all'assistenza.
La compagnia può essere esonerata solo se dimostra circostanze eccezionali.
Art. 6: Ritardo del volo
Per ritardi significativi, il passeggero ha diritto all'assistenza. La Corte di Giustizia UE ha esteso il diritto alla compensazione (originariamente previsto solo per cancellazioni) anche ai ritardi superiori a 3 ore all'arrivo.
Art. 7: Compensazione pecuniaria
250€ per tratte fino a 1.500 km.
400€ per tratte intra-UE oltre 1.500 km o tratte 1.500-3.500 km.
600€ per tratte oltre 3.500 km.
La compensazione può essere ridotta del 50% se la compagnia offre un volo alternativo con ritardo limitato.
Art. 8: Rimborso o riprotezione
In caso di cancellazione o negato imbarco, il passeggero sceglie tra:
Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni.
Volo alternativo il prima possibile.
Volo alternativo in data successiva a sua scelta.
Art. 9: Assistenza
Pasti e bevande in misura adeguata.
Due chiamate telefoniche, email o fax.
Pernottamento in hotel e trasferimento se necessario.
L'assistenza è dovuta indipendentemente dalla causa del disservizio (anche per circostanze eccezionali).
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Riferimenti normativi e fonti ufficiali
•Regolamento (CE) n. 261/2004 — Testo integrale su EUR-Lex
•ENAC — Diritti dei passeggeri — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
•Corte di Giustizia dell'Unione Europea — Giurisprudenza trasporto aereo
•Codice della Navigazione — Art. 949 (prescrizione) su Normattiva.it
Domande frequenti
Il Regolamento si applica ai voli charter?
Si applica anche ai voli interni (es. Roma-Milano)?
Ho un volo da Londra dopo la Brexit. Si applica?
La compagnia può limitare i miei diritti nel contratto di trasporto?
Come faccio a sapere se il mio volo è coperto?
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Verifica il tuo voloAvv. Generoso Yuri Restina
Foro di Roma
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